Art. 3.
(Conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro).

      1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Misure per conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota, individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, riservati almeno nella misura del 50 per cento a soggetti che impiegano fino a cinquanta lavoratrici o lavoratori, in favore di datori di lavoro privati iscritti in pubblici registri o albi professionali, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma e in particolare:

          a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali lavoro a tempo parziale, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità nei turni, orario concentrato, e in particolare progetti che prevedano di applicare, contestualmente, sistemi innovativi per la valutazione della produttività;

          b) programmi e azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

 

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          c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città e dei piani triennali per l'applicazione delle buone pratiche in materia di pari opportunità.

      2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 possono essere lavoratrici o lavoratori con figli minori, con priorità qualora si tratti di disabili ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero aventi a carico persone disabili o non autosufficienti ovvero soggetti affetti da documentata infermità grave.
      3. Le risorse di cui al comma 1 sono inoltre impiegate per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, laddove esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori limitino, in tutto o in parte, la prosecuzione dell'attività lavorativa, di avvalersi della collaborazione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
      4. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste di contributi presentate da soggetti pubblici sono soddisfatte fino a concorrenza della somma

 

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che residua una volta esaurite le richieste di contributi presentate da soggetti privati.
      5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione e di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali».

      2. I commi 1254, 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.